Riforma ortografica

La mia «riforma ortografica» (1989) — della lingua italiana che, si è sempre detto, va scritta come si pronuncia — non è campata in aria. Ò consultato perfino l’alfabeto fonetico internazionale, utilizzato nei vocabolari cartacei. Ecco, nell’alfabeto fonetico, un esempio di parole italiane che ò riformato, perciò semplificato, togliendo le lettere inutili! Nell’alfabeto fonetico, la «h» non esiste («g», «j», «k» e «l»). Inoltre la «k» sostituisce la «c dura», la «ch» e la «q»: cane si pronuncia «kane»; scritto, «skritto»; anche, «anke». Quei, «kwei» [«w» = u]; quadro, «kwadro»,… Da qui, i miei «cuì», «cuà», «cuando», «cuadro» ecc. Pertanto la «q» e la «h» (non fonetica) sono superflue. Il segno «ʃ» rappresenta la «c dolce». E la «i» nei suoni «ce», «sce», «ge», «sge» e «gn» è un fronzolo, poiché non la si pronuncia. Il segno «ˈ» indica l’accento tonico e il grafico «ɛ» corrisponde alla «è» italiana. Così, per esempio: cielo (ˈʃɛlo) si pronuncia «cèlo»; scienza (ˈʃɛnʦa), «scènza» ecc. Circa il verbo «avere», è scritto senza la «h» poiché, cuì, non à alcun valore fonetico. E, una volta, «io ho», «tu hai», «egli ha» e «loro hanno» si scrivevano: «io ò», «tu ài», «egli à» e «loro ànno». Semplifico la parola, non cambio il significato; e l’ecuivoco lo risolvo con l’accento tonico, es.: càmice (camice), camìce (camicie).

Ascensore!

©25 luglio 2014 e-Editrice WenneW — LEGGE 22.4.1941, N. 633 PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE – Testo consolidato al 7.3.2008: 1. 1) Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica ecc., qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 1. 2) Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20.6. 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. 2. In particolare sono comprese nella protezione: le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale. Ecc.