A papa Francesco

Ascensore!

©25 luglio 2014 e-Editrice WenneW — LEGGE 22.4.1941, N. 633 PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE – Testo consolidato al 7.3.2008: 1. 1) Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica ecc., qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 1. 2) Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20.6. 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. 2. In particolare sono comprese nella protezione: le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale. Ecc.