Albatros Il Filo: € 2.900.00 x copie 200

Dopo aver letto: «Le confermiamo che siamo pronti a pubblicare la Sua Opera all’interno della collana “Nuove Voci” qualora possa fare acquistare, o acquistare direttamente, presso la nostra casa editrice un quantitativo pari a 200 copie del Suo libro, al prezzo di copertina di Euro 14,50» (l’importo sarebbe di Euro 2.900,00), oso sperare che suoni come una presa in giro, anche per lo scrittore — da una vita o meno — cui non manca la grana, cuanto segue: «Le scriviamo dopo aver letto con interesse la Sua Opera, che ha inviato in esame alla nostra casa editrice e che ci ha ben impressionato. Di qui la convinzione che il Suo lavoro sia pronto ad entrare nel nostro progetto di pubblicazione e lancio di nuovi autori». Pensavo che il «Gruppo Albatros Il Filo» fosse un vero editore, cui mi sono rivolto non per pubblicare la mia opera «Stilnàrbore», poiché in auto-vendita sul mio e-shop, ma per averne una valutazione autorevole: valutazione che mi costerebbe circa 3.000,00 Euro.

P.S.: Ultima risposta del Gruppo: «Mi dispiace molto Salvatore ma non ci sono purtroppo i presupposti per trovare un accordo di pubblicazione diverso da quello già proposto. Comprendo la sua difficoltà economica, ma non ci è proprio possibile trovare una soluzione differente». Mia risposta: «A me non dispiace affatto, anzi rafforza la mia convinzione che neppure il vostro gruppo sia un vero editore. Cordialmente, Salvatore — P.S.: non occorre più che risponda, poiché nulla cambierebbe».

Ascensore!

©25 luglio 2014 e-Editrice WenneW — LEGGE 22.4.1941, N. 633 PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE – Testo consolidato al 7.3.2008: 1. 1) Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica ecc., qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 1. 2) Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20.6. 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. 2. In particolare sono comprese nella protezione: le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale. Ecc.